Fine vita, la Consulta frena: perché chi accompagna un malato in Svizzera rischia ancora il carcere


 


Con la sentenza n. 152/2026, la Corte Costituzionale ha confermato che il requisito dei «trattamenti di sostegno vitale» resta insuperabile. Per i tre accompagnatori di Bologna si riapre lo scenario del rinvio a giudizio per aiuto al suicidio.


Nessuna estensione della non punibilità per chi aiuta un malato a morire all'estero se il paziente non dipende da macchinari o presidi salvavita. Con la sentenza n. 152/2026 (depositata a seguito dell'udienza dell'8 giugno e resa nota il 24 luglio 2026), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna.


La decisione produce un effetto giuridico immediato: i tre indagati che avevano accompagnato una donna affetta da una patologia neurodegenerativa in una clinica svizzera non potranno beneficiare dell'archiviazione e restano perseguibili penalmente ai sensi dell'art. 580 del Codice Penale.


Il nodo del contendere: il requisito del sostegno vitale

La vicenda nasce dalla richiesta della Procura di Bologna di archiviare il procedimento penale a carico dei tre accompagnatori. Il GIP, rilevando che la donna non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale, si è trovato impossibilitato ad applicare la causa di non punibilità introdotta dalla celebre sentenza n. 242/2019 (caso Cappato/Dj Fabo).


Nel 2019 la Consulta aveva stabilito che l'aiuto al suicidio non è punibile soltanto in presenza di quattro condizioni tassative e cumulative:


  • Patologia irreversibile;
  • Sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili;
  • Piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli;
  • Sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale.


Il giudice bolognese aveva chiesto alla Corte di eliminare il quarto requisito, ritenendo irragionevole escludere dal diritto al suicidio assistito chi soffre in modo intollerabile senza però dipendere da un macchinario.


La ratio della Consulta: perché il paletto resta

Richiamando i propri precedenti (sentenze n. 135/2024 e n. 66/2025), la Corte Costituzionale ha ribadito che nell'ordinamento italiano non esiste un generale diritto di porre fine alla propria vita di fronte a qualunque sofferenza.


La deroga all'art. 580 c.p. introdotta nel 2019 trovava il suo fondamento nell'art. 32, comma 2, della Costituzione e nella Legge n. 219/2017 sul consenso informato e le DAT. La ratio è precisa: un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno (dalla ventilazione meccanica alla nutrizione artificiale) ha già il diritto legale di rifiutare le cure e lasciarsi morire. In quel caso specifico, la Corte ha ritenuto irragionevole precludergli una modalità alternativa e più rapida di congedo.


Chi invece non dipende da presidi vitali non ha la possibilità medica di lasciarsi morire interrompendo un trattamento. Rimuovere questo confine, secondo i giudici costituzionali, comporterebbe due rischi primari:


Esposizione a condotte abusive da parte di terzi ai danni di soggetti vulnerabili;


Pressione sociale indiretta su persone anziane, malate o sole, le quali potrebbero convincersi di rappresentare un peso economico ed emotivo per i familiari e per la collettività.


Le conseguenze processuali: cosa succede ora a Bologna

Sotto il profilo del diritto processuale penale, la pronuncia della Consulta vincola il giudice procedente. Il GIP di Bologna non potrà accogliere la richiesta di archiviazione formulata sulla base dell'assenza di rilevanza penale.


In virtù delle norme del codice di procedura penale (art. 409 c.p.p.), si aprono ora due strade principali:


L'ordine alla Procura di formulare l'imputazione (imputazione coatta);


La fissazione dell'udienza preliminare per vagliare il rinvio a giudizio.


Il reato di aiuto al suicidio di cui all'art. 580 c.p. prevede una pena edittale che va dai 5 ai 12 anni di reclusione. La valutazione su eventuali attenuanti o sulla condotta concreta dei tre indagati apparterrà interamente al giudice di merito, mentre la Consulta ha confermato ancora una volta che ogni eventuale bilanciamento ulteriore tra autodeterminazione e tutela della vita spetta esclusivamente al Legislatore.


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