Misure di esclusione finanziaria e diritti fondamentali: un’analisi critica alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
1. Introduzione: il problema giuridico della “sanzione senza reato”
Negli ultimi anni si è assistito, in diversi ordinamenti occidentali, all’emersione di misure di esclusione finanziaria — comunemente definite de-banking, congelamento dei conti o interdizione dai servizi bancari — applicate a individui noti per posizioni critiche nei confronti di governi, istituzioni sovranazionali o orientamenti geopolitici dominanti.
Tali misure sollevano una questione giuridica di primaria importanza: la compatibilità tra sanzioni di natura economico-amministrativa, applicate in assenza di reato, e il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali, in particolare quello delineato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
2. I casi di studio: una ricorrenza fattuale significativa (versione corretta)
I casi qui analizzati si collocano in contesti nazionali e istituzionali differenti, ma presentano una struttura fattuale e giuridica omogenea, tale da consentire una valutazione comparata.
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Scott Ritter, analista militare statunitense ed ex ispettore ONU, ha denunciato la chiusura dei propri conti bancari senza motivazione sostanziale e senza contestazioni di illeciti, a seguito della sua attività pubblicistica e delle sue posizioni critiche in materia di politica estera e sicurezza internazionale.
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Frédéric Baldan, cittadino belga, autore di un’azione giudiziaria concernente la trasparenza dei contratti tra la Commissione europea e Pfizer (il cosiddetto “Pfizergate”), ha riferito la chiusura dei conti bancari personali, professionali e familiari — inclusi quelli intestati al figlio minore — in assenza di procedimenti giudiziari o accertamenti di responsabilità.
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Jacques Baud, ex colonnello dell’esercito svizzero e analista strategico, è stato destinatario di misure restrittive di natura finanziaria e civile nell’ambito di sanzioni adottate dall’Unione europea, fondate non su condanne penali, ma su valutazioni politiche relative alle sue analisi pubbliche del conflitto russo-ucraino.
Ha subito il blocco dei conti correnti, con effetti immediati e paralizzanti sulla sua vita economica e civile. I due casi rientrano nella medesima logica di esclusione finanziaria connessa all’espressione di valutazioni analitiche non allineate. -
Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, ha denunciato la chiusura del proprio conto corrente negli Stati Uniti in un contesto di forti pressioni politiche legate allo svolgimento del suo mandato ONU. Anche in questo caso, non risulta alcuna imputazione penale, violazione amministrativa o accertamento giudiziario.
Elemento comune a tutti i casi è il seguente:
nessuno degli addebiti contestati integra un reato ai sensi del diritto dell’Unione europea, del diritto nazionale o del diritto internazionale; non risultano procedimenti giudiziari, condanne o accertamenti di violazioni penali o amministrative.
3. La rilevanza giuridica dell’accesso ai servizi finanziari
In società pienamente bancarizzate, l’accesso ai servizi finanziari non costituisce più un mero servizio commerciale, ma rappresenta una condizione materiale essenziale per l’esercizio dei diritti fondamentali: lavoro, proprietà, difesa legale, partecipazione alla vita sociale e politica.
La privazione arbitraria di tale accesso produce effetti assimilabili a una sanzione civile totale, spesso più incisiva di pene formalmente previste dal diritto penale, ma applicata al di fuori delle garanzie procedurali.
4. Articolo 9 CEDU: libertà di pensiero, coscienza e convinzioni
L’art. 9 CEDU tutela la libertà di pensiero e di coscienza in modo assoluto nella sua dimensione interiore, ma anche in modo sostanziale nella sua proiezione sociale.
La giurisprudenza della Corte EDU ha chiarito che:
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non è necessario un divieto esplicito affinché vi sia una violazione;
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misure indirette, economicamente coercitive, che mirano a scoraggiare il mantenimento o l’espressione di determinate convinzioni, possono integrare una restrizione illegittima.
Quando l’espressione di idee critiche comporta la perdita dei mezzi di sussistenza, si realizza una pressione incompatibile con la libertà di pensiero, anche in assenza di censura formale.
5. Articolo 10 CEDU: libertà di espressione e “chilling effect”
L’art. 10 CEDU garantisce il diritto di ricevere e diffondere informazioni senza interferenze delle autorità pubbliche.
La Corte EDU ha sviluppato il concetto di “effetto dissuasivo” (chilling effect): una misura viola la libertà di espressione quando, pur non vietando direttamente il discorso, rende eccessivamente oneroso o rischioso il suo esercizio.
Il congelamento dei conti bancari:
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impedisce la prosecuzione di attività giornalistiche o analitiche;
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ostacola l’accesso alla difesa legale;
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compromette la capacità di continuare a partecipare al dibattito pubblico.
Si tratta, dunque, di una restrizione sostanziale della libertà di espressione, applicata in modo selettivo e senza controllo giurisdizionale.
6. Legalità, proporzionalità e assenza di controllo giudiziario
Secondo la CEDU, ogni restrizione ai diritti fondamentali deve:
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essere prevista da una base legale chiara;
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perseguire una finalità legittima;
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essere necessaria e proporzionata;
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essere soggetta a controllo giurisdizionale effettivo.
Nei casi analizzati:
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la base legale è spesso indiretta o opaca;
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la finalità dichiarata (sicurezza, contrasto alla disinformazione) non è supportata da accertamenti giudiziari;
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la misura è manifestamente sproporzionata;
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il soggetto colpito non dispone di rimedi effettivi.
Ciò configura una deriva verso un sistema di sanzione amministrativo-finanziaria sganciato dal principio di legalità penale.
7. Conclusione: verso una trasformazione silenziosa dello Stato di diritto
L’analisi comparata dei casi di Ritter, Baldan, Baud, del colonnello svizzero e di Francesca Albanese mostra una tendenza strutturale: l’utilizzo dell’esclusione finanziaria come strumento di controllo del dissenso.
Non si tratta di censura classica, né di repressione giudiziaria, ma di una forma più sottile e pervasiva di limitazione delle libertà, esercitata attraverso attori finanziari e decisioni amministrative.
Quando:
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si è puniti senza reato,
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esclusi senza processo,
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colpiti senza possibilità di difesa,
il diritto resta formalmente intatto, ma svuotato nella sua funzione garantista.
Il problema non è ideologico, ma giuridico e costituzionale.
In gioco non vi sono singole opinioni, bensì la sopravvivenza dello Stato di diritto europeo come sistema fondato su legalità, proporzionalità e tutela effettiva dei diritti fondamentali.
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