mercoledì 7 gennaio 2026

Le implicazioni del caso Baud - francesco sylos labini



Dato che molti non capiscono o non leggono le implicazioni del caso Baud e la trasformazione della EU in un regime totalitario in cui non vige più lo stato di diritto ed in cui gli stessi diritti umani non sono più considerati

qui di seguito seguendo la petizione che invito a firmare https://rightoflaweu.org/index.php?lan=IT    Jacques Baud e di altri cittadini dell’UE o dell’area Schengen sono stati sottoposti a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio dell’UE relativo alla Federazione russa. 


Tali persone non sono state colpite per condotte criminose, ma per aver svolto attività lecite — tra cui giornalismo, analisi accademica e commento politico — tutelate dai quadri europei dei diritti fondamentali, dalla libertà di espressione e dalla libertà di pensiero. 


In questo contesto, le misure restrittive: - difettano delle garanzie del giusto processo, - producono effetti punitivi, pur essendo qualificate come strumenti di politica estera, - determinano gravi pregiudizi personali ed economici, equiparabili a una "morte civile"

- risultano incompatibili con i valori e i principi giuridici sanciti dai Trattati dell’UE, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  Vediamo in dettaglio  


1. Misure restrittive riferite a condotte lecite  Jacques Baud è stati iscritto negli elenchi dell’UE esclusivamente per attività quali lavoro giornalistico, commento politico, analisi accademica e geopolitica, o impegno civile e politico. 


Tali attività sono lecite e rientrano nella sfera dei diritti fondamentali, in particolare: 

Art. 9 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) — libertà di pensiero, di coscienza e di religione; Art. 10 CEDU — libertà di espressione, compreso il diritto di ricevere e diffondere informazioni senza interferenze delle autorità pubbliche. Nessuno degli addebiti costituisce reato ai sensi del diritto dell’UE o del diritto degli Stati membri. Non risultano procedimenti giudiziari, condanne né accertamenti di violazioni penali o amministrative.


2. Natura non giudiziaria delle misure restrittive  Il Consiglio precisa che le misure restrittive dell’UE: non hanno natura punitiva, non costituiscono misure giudiziarie, sono strumenti della Politica estera e di sicurezza comune (PESC).  


Questo il punto chiave che corrode lo stato di diritto   In quanto misure di politica estera, esse non sono accompagnate dalle garanzie procedurali normalmente richieste quando si incide in modo coercitivo sulla sfera individuale: presunzione di innocenza, previo contraddittorio, controllo di proporzionalità e decisione di un’autorità giurisdizionale indipendente. 

 I Trattati dell’Unione autorizzano l’adozione di misure, non di vere e proprie sanzioni punitive individuali. Nella pratica, tuttavia, gli effetti sono punitivi, con evidenti criticità rispetto a: Art. 6 CEDU — diritto a un equo processo; Art. 7 CEDU — principio di legalità e di irretroattività della pena; Art. 13 CEDU — diritto a un ricorso effettivo. Ne deriva un vuoto di tutela, nel quale i soggetti interessati subiscono restrizioni gravi della vita civile, economica e sociale in assenza di processo e di condanna.  

 3. Impiego improprio di poteri di politica estera in ambito interno  Le misure PESC sono concepite per rapporti con soggetti esterni all’Unione. La loro applicazione a cittadini dell’UE e dell’area Schengen — per opinioni, pubblicazioni o posizione politiche — muta uno strumento di politica estera in un meccanismo disciplinare interno, sottratto in larga parte ai consueti contrappesi costituzionali.  Tale prassi elude le garanzie previste dall’ordinamento dell’UE e dagli ordinamenti nazionali, configurando una forma extragiudiziale di repressione interna.  

 4. Insufficienza del rimedio giurisdizionale  È teoricamente possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nella prassi, però, il controllo è limitato soprattutto ai profili procedurali e raramente concerne: la proporzionalità delle misure, il rispetto dei diritti fondamentali, la fondatezza sostanziale degli addebiti. Anche quando l’iscrizione è annullata, il Consiglio può procedere a un nuovo inserimento con motivazione lievemente modificata, costringendo gli interessati a un contenzioso potenzialmente infinito. La tutela giurisdizionale diviene così meramente formale, in contrasto con i principi dello Stato di diritto.  

 5. Effetti sproporzionati e lesivi della dignità  Le misure restrittive producono conseguenze che eccedono ogni obiettivo politico ragionevole: blocco dei conti, revoca di strumenti di pagamento, esclusione da contratti e lavoro, perdita di servizi essenziali, isolamento sociale ed economico.  Per cittadini e residenti dell’UE tali effetti equivalgono a una “morte civile”, incompatibile con la dignità umana, i diritti fondamentali e il pluralismo democratico. 

  6. Incompatibilità con i valori dell’Unione europea  L’iscrizione di cittadini dell’UE e dell’area Schengen — senza limiti chiari e per condotte lecite — contrasta con: Art. 2 Trattato sull'Unione Europea — dignità umana, libertà, democrazia, Stato di diritto e diritti umani; la Carta dei diritti fondamentali dell’UE — in particolare certezza del diritto, proporzionalità e tutela giurisdizionale effettiva; la CEDU e i relativi Protocolli, tra cui: Prot. n. 1, art. 1 — protezione della proprietà, Prot. n. 4, art. 2 — libertà di circolazione, Prot. n. 12, art. 1 — divieto generale di discriminazione, compresa quella fondata sulle opinioni politiche. 

Anche quando formalmente legittime, tali pratiche risultano extralegali nella sostanza, poiché eludono i fondamenti dell’ordinamento costituzionale europeo.  In breve si tratta di misure restrittive adottate senza reato, senza processo e senza rimedio effettivo possono 

risultare legali in astratto, ma violano i principi della democrazia costituzionale. Il loro mantenimento crea un precedente pericoloso per tutti i cittadini dell’Unione europea.

https://francescosyloslabini.info/

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